È spedizioniere l'impresa che svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie.
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.). Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442 e dell'art. 76 del d.lgs. 26/3/2010 n. 59.
L'Elenco, istituito ai sensi della Legge 1442/41 è stato soppresso dal Dlgs. 59/2010 che ha recepito la direttiva servizi 2006/123/Ce. In data 14 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico a cui la legge ha riservato il compito di disciplinare iscrizione ex novo al Registro Imprese e alla relativa sezione del REA nonché le modalità per definire il passaggio dal vecchio elenco.
Requisiti
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività viene esercitata da un’ impresa individuale; se invece l'attività viene svolta da società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dagli eventuali preposti.
Requisiti personali e morali:
Avere compiuto 18 anni ed essere cittadini italiani o di uno Stato dell'UE o cittadini extra UE con permesso di soggiorno.
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n.575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.
Requisiti personali e morali:
Avere compiuto 18 anni ed essere cittadini italiani o di uno Stato dell'UE o cittadini extra UE con permesso di soggiorno.
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n.575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.
Requisiti professionali:
Tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, il titolare di impresa individuale e gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali, oppure
- Diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche, oppure
- Periodo di esperienza professionale qualificata in imprese con attività di spedizioniere per almeno 2 anni anche non continuativi nel corso dei 5 anni antecedenti alla presentazione della SCIA, come amministratore, procuratore o titolare d'impresa; se l'attività è svolta come dirigente, impiegato di primo livello o quadro, va comprovata da idonea documentazione (art. 6, comma 4, L. n. 1442/1941).
Requisiti finanziari:
Cauzione: l’impresa è tenuta a costituire una cauzione per € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La cauzione è emessa a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale, va allegata alla pratica di inizio dell’attività (non va presentata per le SCIA delle eventuali successive unità locali) e può essere alternativamente prestata:
- in denaro tramite versamento dell’importo presso qualunque banca, previo rilascio del numero di posizione del deposito cauzionale da parte del Servizio Cassa Depositi e Prestiti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale invierà successivamente alla Camera di Commercio e all’interessato la comunicazione di avvenuta costituzione di deposito;
- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
- tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
Capacità finanziaria: (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minino è di Euro 100.000,00 che può essere dimostrata:
- Per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato. Se il capitale è inferiore a Euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie.
- Per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00
Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n.348, art. 1, lett. c. Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
- Ente garantito: Camera di Commercio di Sassari
- Causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempimenti alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività.
- Somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.
Unità locali e proposti
Le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare a svolgere l'attività di spedizioniere presentano telematicamente all'ufficio del Registro delle imprese apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
- La data di inizio attività deve coincidere con quella di spedizione della pratica in CCIAA.
- La pratica si compila con l’applicativo DIRE, il servizio delle Camere di Commercio per compilare ed inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese (Modelli I1 - I2 - S5 - UL).
Documenti da allegare alla pratica Registro Imprese:
- Modello SPEDIZIONIERI - Allegato A Modello sezione SCIA per l'avvio dell'attività e per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante;
- Modello SPEDIZIONIERI – Allegato B - per tutti gli altri soggetti obbligati (preposti/soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa);
- Modello Antimafia;
- Cauzione allegata in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa societaria in PDF/A. L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere altresì depositato, entro 60 giorni dalla presentazione della pratica, presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.
- Fideiussione (eventuale) con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per comprovare la capacità finanziaria dell'impresa. La fideiussione deve essere allegata in copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della società.
Il modello spedizionieri (C38) è reperibile on line oppure generabile su DIRE, in fase di compilazione della pratica, selezionando la voce “Mediatori, agenti, spedizionieri e mediatori marittimi / Direttiva servizi”.
Unità locali e preposti:
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una pratica per ciascuna di esse al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
Per ulteriori informazioni consultare la piattaforma Supporto specialistico SARI alla voce ATTIVITA’ REGOLAMENTATE - SPEDIZIONIERI
A chi rivolgersi - Servizio Attività regolamentate
Funzionario responsabile
Dott. Andrea Stefano Onida +39 079 2080250
Mail: attivita.regolamentate@ss.camcom.it
Sportello polifunzionale di Olbia
Via A. Nanni 43 - 07026 Olbia
Tel. 0789 66122 | 0789 69580
mail: ufficio.olbia@ss.camcom.it
Dal lunedì al venerdì: 9,00 - 12,00; lunedì pomeriggio: 16,00 - 17,00
